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S. VALAGUZZA - E. PARISI, Public Private Partnerships. Governing Common Interests

Volume che esamina in modo profondo il fenomeno del partenariato pubblico privato attraverso una prospettiva globale e teorica. Gli Autori valutano i motivi dell'unione tra entità private e pubblica amministrazione, nonché i processi e le conseguenze di questo tipo di legame. Sono trattati e discussi anche i benefici per la comunità e i cambiamenti radicali nei principi e modalità di ammnistrazione.

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PPP SV EP

 

 

The status of public private partnership legislation in New York State: the effect of politics and labor unions - M. Perrino

Interessante paper redatto da un studente del LLM in Sustainable Development dell'Università degli Studi di Milano che approfondisce gli effetti delle politiche sociali sulla definizione della regolamentazione del PPP nello Stato di New York. 
 
Stabilendo una relazione causale tra la forza delle associazioni sindacali e la decisione di adottare una legislazione specifica sul PPP, il paper approfondisce la relazione sussistente fra il partenariato pubblico privato e le politiche in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, comparando l'esperienza dello stato di New York con quella di diversi altri stati americani. 
 

K. E. MÖRIC - PPP (Public Private Partnership) and ESA 2010 Allocations of risks in PPP contracts and Government deficit

The book analyses how PPP contracts may have a limited impact on the government deficit under EU law.

Under the fiscal discipline of the European Union, the government debt and the government deficit of the Member States are strictly limited. However, PPP can act as a flexible mechanism to the European fiscal discipline. Under European law (ESA 2010 - European System of Accounts 2010), the impact on the Government deficit of the total amounts paid by the government in PPP is significantly reduced (so called off balance sheet treatment of the PPP). However, in order to achieve that reduced impact on the government deficit, EU law is requiring a rigorous allocation of risks in PPP contracts.

The book presents, with a step by step approach, the details of the allocation of risks required by ESA 2010. The author comments and analyzes the guidelines and case law of Eurostat since 2004. The author is also studying ESA 2010 in comparison with the EU law on public procurement and concession. The author is finally questioning the hidden deficit related to the development of the practice of off balance sheet PPP in the EU.

The book, published in August 2018, is based on the doctoral thesis of the author, Dr. Kim Eric Möric.

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Sentenza TAR Campobasso sez. I n. 481/2017 - Convenzione urbanistica

La sentenza in esame chiarisce la natura giuridica della convenzione urbanistica, che nel caso di specie era stata stipulata tra la ricorrente e il comune di Campobasso, per l’esecuzione di un piano di recupero. Il Tribunale nell’affermare che la convenzione, quale strumento di partenariato, “realizza da un lato l’interesse del privato a definire la propria utilità su un immobile e dall’altro, una volta autorizzata dall’Ente locale, consente la conformazione del territorio con la costruzione di beni e infrastrutture a beneficio della collettività” fa notare - sebbene in un’ottica che pare ancora fortemente legata alle categorie tradizionali di azione amministrativa - come il profilo centrale dell’operazione di partenariato sia l’interesse pubblico, che “riporta a unità la manifestazione dei pubblici poteri, coniugando il contenuto discrezionale del provvedimento con gli strumenti del diritto civile relativi all’autonomia negoziale, in una procedura non esclusivamente pubblicistica che si compenetra con le iniziative del privato, alle quali il provvedimento amministrativo è accessivo”.

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TAR LOMBARDIA - Milano, Sezione 4 - Sentenza 9 febbraio 2018, n. 386

Il caso in esame prende avvio da un primo ricorso in cui la società ricorrente, operante nel settore della fornitura di apparecchi per la regolazione del traffico stradale e di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, impugnava il bando di gara e gli altri atti di gara con cui la Provincia di Varese aveva indetto una procedura di finanza di progetto per la concessione del servizio d’installazione, noleggio e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e prestazioni connesse. La Provincia e la società proponente si costituivano in giudizio. In seguito l’amministrazione provinciale annullava in autotutela gli atti della procedura di finanza di progetto di cui sopra, tramite la deliberazione del Presidente della Provincia e una successiva determinazione dirigenziale. La motivazione dell’annullamento si concentrava sulla considerazione che in realtà il servizio proposto non può rientrare né nell’ambito della concessione di servizi, né in quello del partenariato, trattandosi invece di un appalto di servizi. La società proponente pertanto ricorreva a sua volta in giudizio, per l’annullamento di tali deliberazioni. La Provincia e la società ricorrente nel primo ricorso si costituivano per il rigetto del gravame. L’Amministrazione ha sostenuto che, nel caso di specie, non poteva essere individuato nello schema contrattuale proposto dalla società una forma di “rischio operativo” come richiesto dalla legge. L’attività dell’operatore privato non era soggetta ai rischi ed alle “fluttuazioni di mercato”: era previsto il pagamento di un canone fisso mensile a favore dello stesso, oltre ai compensi per la licenza software della piattaforma di gestione degli apparati e una percentuale sugli incassi dalle sanzioni pecuniarie comminate agli utenti. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame non rientra neppure nell’ambito del partenariato, facendo difetto la tipologia di rischi ex art. 180 c.3, ossia il rischio di domanda, di costruzione e di disponibilità; ha così concluso rigettando il ricorso e affermando che si tratta di un appalto di servizi. Il Tribunale, inoltre, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, seguendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha sostenuto l’insussistenza della responsabilità civile nell’ipotesi di project financing, poiché non si forma responsabilità precontrattuale con riferimento alla valutazione positiva della proposta di PPP.

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PFI and PF2

National Audit Office - HM Treasury

 www.nao.org.uk

18 Gennaio 2018

Relazione del Dipartimento del Tesoro britannico pubblicata il 18 gennaio 2018 e supervisionata dall’Auditor General e dal Comptroller, i quali certificano la contabilità di tutti i dipartimenti governativi e di altri organi pubblici. Nella prima parte di questa relazione sono presentate le informazioni riguardanti i costi e benefici delle Iniziative di Finanziamento Privato (PFI), nella seconda sono descritti gli impatti del PFI e la capacità di risparmiare attraverso i contratti operativi; mentre nella terza parte sono introdotti i PF2.

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Conseil d'État (2016), décision n. 383768 du 11 mai 2016

Abstract:
Il Consiglio di Stato francese ha annullato la delibera del consiglio comunale che autorizzava il Sindaco di Bordeaux a siglare il contratto di partenariato pubblico-privato per la progettazione, costruzione e mantenimento del nuovo stadio di Bordeaux, in quanto il quadro economico del progetto risultava molto più oneroso per l’amministrazione rispetto a quanto preventivato. La ratio del ricorso al modello organizzativo del partenariato si fonda sul miglior risultato possibile per il settore pubblico, avendo particolare riguardo anche all’ottimizzazione dei costi per la pubblica amministrazione.

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Examination of Public-Private partnership in Energy Efficiency Project by Municipality of Milan - Ladan Afshari

This paper analyzes how energy efficiency could be positively pursued through virtuous PPP policies. After a clarification of the concepts of EE and PPP, the paper  discusses the relevant international, European and Italian legal framework. Subsequently, Energy Service Companies are discussed to reveal whether they could positively be involved in energy efficiency or their drawbacks impede them from being considered a solution to play a role in EE game. Lastly, the elements of Municipality of Milan’s project are examined.

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N. Mouraviev - N. Kakabadse (eds.), Public-Private Partnerships in Transitional Nations. Policy, Governance and Praxis, Cambridge, 2017

Gli autori forniscono un esame approfondito delle politiche governative adottate da “economie di transizione” nei confronti del PPP. Mettendo a confronto le esperienze di Cina, Indonesia, Russia e Nigeria, il volume porta il lettore a interrogarsi sui seguenti quesiti: quali sono gli errori più comuni commessi dai Governi nell’adozione di politiche di partnership? Può il PPP costituire la spina dorsale di un’economia in via di sviluppo?

Sentenza TAR Venezia sez. I n. 257/2018

Nel caso in esame il TAR Venezia ha affrontato una controversia circa l’interpretazione di un articolo di un disciplinare di gara relativo alla concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale, il quale prevedeva che all’offerta economica dovesse essere allegato “l’impegno a finanziare gli interventi previsti da parte di uno o più istituti finanziatori”. Il Tribunale ha chiarito che è molto differente l’esprimere l’interesse a finanziare un intervento rispetto all’esprimere l’interesse a valutare la possibilità di finanziarlo. Nel primo caso infatti ove poi l’Istituto di credito neghi la concessione del finanziamento sarà tenuto quantomeno ad esporre le ragioni del diniego e dovrà assumersi le conseguenti responsabilità, ove dette ragioni si rilevino inconsistenti od erronee. Un tale obbligo non è invece riscontrabile nel secondo caso in cui l’Istituto sarà tenuto, al più, ove non prenda in visione il progetto, a spiegare le ragioni di detta omissione. In altri termini nel primo caso è ipotizzabile la tutela dell’interesse sostanziale (all’ottenimento del finanziamento) nel secondo caso del solo interesse strumentale (all’esame della pratica e niente più).

GAL - Gruppo di Azione Locale

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è una forma giuridica di partenariato pubblico-privato a livello locale, che opera attraverso l’elaborazione iniziale di un Piano di Azione Locale (PAL), descrittivo di un insieme di azioni e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un determinato territorio. Il GAL è uno strumento di derivazione europea, che è stato introdotto nell’ambito del Programma LEADER+, volto a promuovere e potenziare, con contributi economici gestiti dallo stesso GAL, lo sviluppo delle aree rurali del territorio, come forma di rivitalizzazione per incentivare e creare nuova occupazione. Tali forme associative mirano a coinvolgere il tessuto economico e sociale nella definizione delle nuove strategie di sviluppo agricolo di un dato territorio e possono dettare linee di indirizzo che vengono rielaborate in Programmi di sviluppo locale (PSL) che vengono approvati dalla Regione interessata e che consentono di ottenere finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 i Gruppi di Azione Locale sono composti “da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”. Essi sono dunque da considerarsi vere e proprie forme di partenariato pubblico-privato. In Italia il modello è stato particolarmente sfruttato - si contano circa 192 Gruppi di Azione Locale - ed è stato oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali. In particolare, con sentenza del 24 gennaio 2018 n. 488, la sezione III del Consiglio di Stato ha affrontato il nodo della possibile classificazione dei GAL in termini di partenariato pubblico-privato, ragionando sul concetto di “livello decisionale”.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lombardia, Milano, che rigettava la richiesta di annullamento proposta da alcune imprese escluse, del decreto dirigenziale avente ad oggetto il “Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sostegno allo sviluppo locale leader” con cui venivano individuati i requisiti per accedere ai finanziamenti.
La Regione resistente sosteneva che una delle ricorrenti, in quanto società s.r.l. unipersonale, non rispettasse la prescrizione di cui all’. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 secondo cui la composizione del GAL deve conoscere una duplice partecipazione, pubblica e privata e non fosse, dunque, un vero esempio di PPP.
La ricorrente replicava che l’articolo citato avrebbe dovuto essere letto alla luce della normativa nazionale in materia di società, secondo cui livello decisionale del GAL in ordine alle strategie di sviluppo locale e ai progetti da sottoporre ad approvazione per il finanziamento va individuato nel Consiglio di Amministrazione e non nell’Assemblea dei soci.
La tesi della ricorrente è stata confutata sia dal TAR Lombardia, sia dal Consiglio di Stato in sede di appello, il quale ha sostenuto che, in un GAL, per “livello decisionale” si deve intendere, sul piano sostanziale, l’organo che in concreto statuisce sui progetti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo da sottoporre poi ad approvazione delle istituzioni competenti per il finanziamento da parte dell’Unione Europea, ossia - con riferimento al caso considerato - l’Assemblea dei Soci.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha negato che la società unipersonale appellante potesse essere un esempio di partenariato pubblico-privato, non avendo al suo interno una componente associativa pubblica e privata.

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TRGA Trento, sez. Unica, 16 febbraio 2017, n. 53

Abstract:
Il TRGA Trento ha affermato che non è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel caso in cui un’amministrazione revochi una procedura di project financing dopo l’aggiudicazione provvisoria, sulla base della maggior convenienza, in termini finanziari, di una procedura di appalto, alla luce dei mutamenti delle condizioni del mercato e della fluttuazione dei tassi di interesse e, in generale, delle condizioni di finanziamento.

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Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali,

F. Goisis, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, in Diritto Amministrativo, 2015, fasc. 4, pp. 743 ss.

Abstract:
L’articolo mira ad analizzare la definizione di rischio economico quale proprium del concetto di concessione quale contenuto nella direttiva 2014/23/UE. In particolare si sviluppa l’ipotesi per cui tale rischio debba essere strettamente connesso all’imprevedibilità di mercato, e quindi non possa ritenersi comprensivo del c.d. rischio di disponibilità inteso come mero rispetto di determinati standards di qualità.