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Interessante paper redatto da Esther Nkelani, tirocinante di EAPPP, sull'importanza dell'utilizzo del PPP in Africa come modalità complementare per aumentare lo sviluppo finanziario dei Paesi del continente.
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This paper analyzes how energy efficiency could be positively pursued through virtuous PPP policies. After a clarification of the concepts of EE and PPP, the paper discusses the relevant international, European and Italian legal framework. Subsequently, Energy Service Companies are discussed to reveal whether they could positively be involved in energy efficiency or their drawbacks impede them from being considered a solution to play a role in EE game. Lastly, the elements of Municipality of Milan’s project are examined.
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Gli autori forniscono un esame approfondito delle politiche governative adottate da “economie di transizione” nei confronti del PPP. Mettendo a confronto le esperienze di Cina, Indonesia, Russia e Nigeria, il volume porta il lettore a interrogarsi sui seguenti quesiti: quali sono gli errori più comuni commessi dai Governi nell’adozione di politiche di partnership? Può il PPP costituire la spina dorsale di un’economia in via di sviluppo?
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Riconoscendo il crescente interesse delle organizzazioni internazionali nei confronti del PPP per migliorare i servizi sanitari e l’accesso alle informazioni scientifiche, il volume approfondisce le relazioni fra il partenariato e i diritti di proprietà intellettuale, nel contesto globale.
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Nel caso in esame il TAR Venezia ha affrontato una controversia circa l’interpretazione di un articolo di un disciplinare di gara relativo alla concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale, il quale prevedeva che all’offerta economica dovesse essere allegato “l’impegno a finanziare gli interventi previsti da parte di uno o più istituti finanziatori”. Il Tribunale ha chiarito che è molto differente l’esprimere l’interesse a finanziare un intervento rispetto all’esprimere l’interesse a valutare la possibilità di finanziarlo. Nel primo caso infatti ove poi l’Istituto di credito neghi la concessione del finanziamento sarà tenuto quantomeno ad esporre le ragioni del diniego e dovrà assumersi le conseguenti responsabilità, ove dette ragioni si rilevino inconsistenti od erronee. Un tale obbligo non è invece riscontrabile nel secondo caso in cui l’Istituto sarà tenuto, al più, ove non prenda in visione il progetto, a spiegare le ragioni di detta omissione. In altri termini nel primo caso è ipotizzabile la tutela dell’interesse sostanziale (all’ottenimento del finanziamento) nel secondo caso del solo interesse strumentale (all’esame della pratica e niente più).
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Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è una forma giuridica di partenariato pubblico-privato a livello locale, che opera attraverso l’elaborazione iniziale di un Piano di Azione Locale (PAL), descrittivo di un insieme di azioni e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un determinato territorio. Il GAL è uno strumento di derivazione europea, che è stato introdotto nell’ambito del Programma LEADER+, volto a promuovere e potenziare, con contributi economici gestiti dallo stesso GAL, lo sviluppo delle aree rurali del territorio, come forma di rivitalizzazione per incentivare e creare nuova occupazione. Tali forme associative mirano a coinvolgere il tessuto economico e sociale nella definizione delle nuove strategie di sviluppo agricolo di un dato territorio e possono dettare linee di indirizzo che vengono rielaborate in Programmi di sviluppo locale (PSL) che vengono approvati dalla Regione interessata e che consentono di ottenere finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 i Gruppi di Azione Locale sono composti “da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”. Essi sono dunque da considerarsi vere e proprie forme di partenariato pubblico-privato. In Italia il modello è stato particolarmente sfruttato - si contano circa 192 Gruppi di Azione Locale - ed è stato oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali. In particolare, con sentenza del 24 gennaio 2018 n. 488, la sezione III del Consiglio di Stato ha affrontato il nodo della possibile classificazione dei GAL in termini di partenariato pubblico-privato, ragionando sul concetto di “livello decisionale”.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lombardia, Milano, che rigettava la richiesta di annullamento proposta da alcune imprese escluse, del decreto dirigenziale avente ad oggetto il “Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sostegno allo sviluppo locale leader” con cui venivano individuati i requisiti per accedere ai finanziamenti.
La Regione resistente sosteneva che una delle ricorrenti, in quanto società s.r.l. unipersonale, non rispettasse la prescrizione di cui all’. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 secondo cui la composizione del GAL deve conoscere una duplice partecipazione, pubblica e privata e non fosse, dunque, un vero esempio di PPP.
La ricorrente replicava che l’articolo citato avrebbe dovuto essere letto alla luce della normativa nazionale in materia di società, secondo cui livello decisionale del GAL in ordine alle strategie di sviluppo locale e ai progetti da sottoporre ad approvazione per il finanziamento va individuato nel Consiglio di Amministrazione e non nell’Assemblea dei soci.
La tesi della ricorrente è stata confutata sia dal TAR Lombardia, sia dal Consiglio di Stato in sede di appello, il quale ha sostenuto che, in un GAL, per “livello decisionale” si deve intendere, sul piano sostanziale, l’organo che in concreto statuisce sui progetti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo da sottoporre poi ad approvazione delle istituzioni competenti per il finanziamento da parte dell’Unione Europea, ossia - con riferimento al caso considerato - l’Assemblea dei Soci.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha negato che la società unipersonale appellante potesse essere un esempio di partenariato pubblico-privato, non avendo al suo interno una componente associativa pubblica e privata.
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Proposta di Project Financing - Servizio pubblico di trasporto locale - Appalto Pubblico - Risarcimento danni
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Servizi pubblici - Energia - Proposta di partenariato pubblico privato - Art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 - Finanza di progetto - Interruzione del procedimento di valutazione della proposta - Deficit motivazionale - Adesione alla convenzione Consip - Legittimità.
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Abstract:
Il TRGA Trento ha affermato che non è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel caso in cui un’amministrazione revochi una procedura di project financing dopo l’aggiudicazione provvisoria, sulla base della maggior convenienza, in termini finanziari, di una procedura di appalto, alla luce dei mutamenti delle condizioni del mercato e della fluttuazione dei tassi di interesse e, in generale, delle condizioni di finanziamento.
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F. Goisis, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, in Diritto Amministrativo, 2015, fasc. 4, pp. 743 ss.
Abstract:
L’articolo mira ad analizzare la definizione di rischio economico quale proprium del concetto di concessione quale contenuto nella direttiva 2014/23/UE. In particolare si sviluppa l’ipotesi per cui tale rischio debba essere strettamente connesso all’imprevedibilità di mercato, e quindi non possa ritenersi comprensivo del c.d. rischio di disponibilità inteso come mero rispetto di determinati standards di qualità.