Sentenza TAR Venezia sez. I n. 257/2018
Nel caso in esame il TAR Venezia ha affrontato una controversia circa l’interpretazione di un articolo di un disciplinare di gara relativo alla concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale, il quale prevedeva che all’offerta economica dovesse essere allegato “l’impegno a finanziare gli interventi previsti da parte di uno o più istituti finanziatori”. Il Tribunale ha chiarito che è molto differente l’esprimere l’interesse a finanziare un intervento rispetto all’esprimere l’interesse a valutare la possibilità di finanziarlo. Nel primo caso infatti ove poi l’Istituto di credito neghi la concessione del finanziamento sarà tenuto quantomeno ad esporre le ragioni del diniego e dovrà assumersi le conseguenti responsabilità, ove dette ragioni si rilevino inconsistenti od erronee. Un tale obbligo non è invece riscontrabile nel secondo caso in cui l’Istituto sarà tenuto, al più, ove non prenda in visione il progetto, a spiegare le ragioni di detta omissione. In altri termini nel primo caso è ipotizzabile la tutela dell’interesse sostanziale (all’ottenimento del finanziamento) nel secondo caso del solo interesse strumentale (all’esame della pratica e niente più).