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Decisione della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie Decisione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG – 13 giugno 2017

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi su una questione posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito a una procedura di gara per la selezione dell’operatore economico per la progettazione, realizzazione e manutenzione di una palestra, ha affermato che: i) le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono considerate come investimenti finanziati da debito; ii) le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale del partenariato pubblico-privato devono comunque considerarsi contratti e operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti.

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LINEE GUIDA, RAPPORTI, PARERI

OECD, Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships, May 2012.

European Commission, Green Paper on public-private partnership and community law on public contracts and concessions, April 2004, COM(2004) 327.

European Commission, Guidelines for successful public-private partnerships, March 2003.

Cons. Stato, comm. spec., Parere del 29 marzo 2017, n. 775.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Project Financing e partenariato pubblico-privato: aspetti normativi e linee guida operative, Roma, marzo 2016.

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, Decisione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG – 13 giugno 2017.

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, A Focus on PPPs in Italy, 8th Annual Meeting of Senior PPP Officials, OECD Conference, Paris, 23-24 March 2015.

ANAC, Linee guida di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.

ANAC, Linee guida – Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato, Relazione AIR.

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA - DELIBERAZIONE N. 84/2017/PAR - 9 GIUGNO 2017

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha affermato, nella deliberazione n. 84/2017/PAR, che la presenza di garanzie fideiussorie prestate dall’ente territoriale, ai sensi dell’art. 207 TUEL, per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento,  può costituire prova dell’allocazione dei rischi a carico della parte pubblica, il che escluderebbe la possibilità di considerare i finanziamenti privati nell’ottica del partenariato pubblico-privato: ai sensi dell’art. 3, lett. eee) del D.lgs. n. 50/2016, letto alla luce della decisione Eurostat “Treatment of public-private partnerships” dell’11 febbraio 2004, i beni oggetto delle operazioni di partenariato non devono essere registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni  - come invece avviene in questo caso - poiché altrimenti verrebbe meno il sostanziale trasferimento del rischio che è richiesto in ogni operazione di partenariato.
La delibera si pone in linea con la nuova disciplina del partenariato pubblico-privato risultante dal Codice dei Contratti Pubblici e dallo schema di linee guida di ANAC che individuano nell’analisi del riparto dei rischi uno dei tratti maggiormente rilevanti per il buon funzionamento della partnership fra pubblico e privato. 

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Proposta di linee guida: Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato

Il 10 giugno 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottoposto ad una consultazione pubblica il documento “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti in PPP” al fine di applicare le linee guida come previsto dall’articolo 181, comma 4 del Codice dei Contratti. Quanto l’Autorità riceverà il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII – Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, procederà con l’approvazione e la pubblicazione del documento finale.
Questo documento è suddiviso in due parti: nella prima vi sono indirizzi non obbligatori (ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.lgs, n. 50/2016) riguardanti l’identificazione e la valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP prima dell’indizione delle procedure di gara, la seconda parte è, invece, vincolante e riguarda le modalità di controllo degli operatori economici in esecuzione del contratto.
Le linee guida individuano come principale strumento per supportare gli operatori nell’istruttoria preliminare all’affidamento di un contratto di PPP, ai sensi dell’art. 181 comma 3, la matrice dei rischi che si presenta come una tabella in cui sono individuate le tipologie di rischi connesse ad un determinato progetto in partenariato, le probabilità in cui possono verificarsi, le conseguenze in termini economici e temporali, strumenti di mitigazione ipotizzati e attribuzione di questi ultimi alla sfera di competenza di un soggetto pubblico o privato.
Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico, le linee guida prescrivono una formulazione rigorosa delle clausole contrattuali, l’allegazione al contratto dell’offerta aggiudicata, l’utilizzo della matrice dei rischi in sede di esecuzione per verificare se le clausole sono state formulate in modo da assicurare una corretta allocazione dei rischi, la definizione dei dati che l’operatore fornisce all’amministrazione e l’acquisizione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di un periodico resoconto economico-gestionale dell’esecuzione del contratto.

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