TAR Lombardia, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 3200
Abstract:
In materia di concessione di costruzione e gestione della linea 5 della metropolitana di Milano, il TAR Lombardia ha affermato che l’aumento dei costi dei materiali di costruzione non determina automaticamente un obbligo del concedente di corrispondere il compenso revisionale di cui all’art. 133 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) ma comporta la necessità di procedere al riesame congiunto del PEF, così come prevedeva la convenzione.