TAR Lombardia, sez. I, 11 novembre 2016, n. 2090
Abstract:
Il TAR Lombardia ha chiarito che non vige un principio di obbligatorietà della revisione del piano di equilibrio economico-finanziario della concessione al mero mutamento delle condizioni del mercato. A tal proposito ha precisato che “mentre nei casi normalmente considerati dall’art. 1467 cod. civ. l’avvenimento esterno al rapporto contrattuale incide sulla corrispettività delle prestazioni così come originariamente pattuite, determinando o meno la possibilità di risoluzione a seconda che esso sia o meno “straordinario e imprevedibile”, nel caso della concessione di lavori pubblici, l’avvenimento esterno incide non già direttamente sulla corrispettività della prestazione della Pubblica Amministrazione, bensì sull’andamento dell’attività dalla quale il privato stesso ha stimato di trarre il corrispettivo di quanto da lui già realizzato”.