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TAR LOMBARDIA - Milano, Sezione 4 - Sentenza 9 febbraio 2018, n. 386

Il caso in esame prende avvio da un primo ricorso in cui la società ricorrente, operante nel settore della fornitura di apparecchi per la regolazione del traffico stradale e di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, impugnava il bando di gara e gli altri atti di gara con cui la Provincia di Varese aveva indetto una procedura di finanza di progetto per la concessione del servizio d’installazione, noleggio e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e prestazioni connesse. La Provincia e la società proponente si costituivano in giudizio. In seguito l’amministrazione provinciale annullava in autotutela gli atti della procedura di finanza di progetto di cui sopra, tramite la deliberazione del Presidente della Provincia e una successiva determinazione dirigenziale. La motivazione dell’annullamento si concentrava sulla considerazione che in realtà il servizio proposto non può rientrare né nell’ambito della concessione di servizi, né in quello del partenariato, trattandosi invece di un appalto di servizi. La società proponente pertanto ricorreva a sua volta in giudizio, per l’annullamento di tali deliberazioni. La Provincia e la società ricorrente nel primo ricorso si costituivano per il rigetto del gravame. L’Amministrazione ha sostenuto che, nel caso di specie, non poteva essere individuato nello schema contrattuale proposto dalla società una forma di “rischio operativo” come richiesto dalla legge. L’attività dell’operatore privato non era soggetta ai rischi ed alle “fluttuazioni di mercato”: era previsto il pagamento di un canone fisso mensile a favore dello stesso, oltre ai compensi per la licenza software della piattaforma di gestione degli apparati e una percentuale sugli incassi dalle sanzioni pecuniarie comminate agli utenti. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame non rientra neppure nell’ambito del partenariato, facendo difetto la tipologia di rischi ex art. 180 c.3, ossia il rischio di domanda, di costruzione e di disponibilità; ha così concluso rigettando il ricorso e affermando che si tratta di un appalto di servizi. Il Tribunale, inoltre, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, seguendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha sostenuto l’insussistenza della responsabilità civile nell’ipotesi di project financing, poiché non si forma responsabilità precontrattuale con riferimento alla valutazione positiva della proposta di PPP.

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PFI and PF2

National Audit Office - HM Treasury

 www.nao.org.uk

18 Gennaio 2018

Relazione del Dipartimento del Tesoro britannico pubblicata il 18 gennaio 2018 e supervisionata dall’Auditor General e dal Comptroller, i quali certificano la contabilità di tutti i dipartimenti governativi e di altri organi pubblici. Nella prima parte di questa relazione sono presentate le informazioni riguardanti i costi e benefici delle Iniziative di Finanziamento Privato (PFI), nella seconda sono descritti gli impatti del PFI e la capacità di risparmiare attraverso i contratti operativi; mentre nella terza parte sono introdotti i PF2.

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Conseil d'État (2014), décision n. 363007 du 30 juillet 2014

Abstract:
Il Consiglio di Stato francese ha annullato la delibera del consiglio comunale che autorizzava il Comune di Biarritz alla stipula di un contratto di partenariato avente ad oggetto l’ampliamento e la ristrutturazione del “Museo del Mare” e la costruzione del polo turistico denominato “Città del mare e del surf”. Il Collegio perviene alla decisione in esame sulla base della carenza dei due seguenti elementi: i) l’impossibilità per l’amministrazione di definire da sola e preliminarmente i mezzi tecnici atti a soddisfare le esigenze o stabilire la struttura legale o finanziaria di un progetto; ii) il carattere dell’urgenza. Si noti al riguardo la differenza con l’impostazione della normativa italiana che non impone limiti così stringenti alla collaborazione dell’amministrazione con il privato.

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TRGA Trento, sez. Unica, 16 febbraio 2017, n. 53

Abstract:
Il TRGA Trento ha affermato che non è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel caso in cui un’amministrazione revochi una procedura di project financing dopo l’aggiudicazione provvisoria, sulla base della maggior convenienza, in termini finanziari, di una procedura di appalto, alla luce dei mutamenti delle condizioni del mercato e della fluttuazione dei tassi di interesse e, in generale, delle condizioni di finanziamento.

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Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali,

F. Goisis, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, in Diritto Amministrativo, 2015, fasc. 4, pp. 743 ss.

Abstract:
L’articolo mira ad analizzare la definizione di rischio economico quale proprium del concetto di concessione quale contenuto nella direttiva 2014/23/UE. In particolare si sviluppa l’ipotesi per cui tale rischio debba essere strettamente connesso all’imprevedibilità di mercato, e quindi non possa ritenersi comprensivo del c.d. rischio di disponibilità inteso come mero rispetto di determinati standards di qualità.

Conseil d'État (2016), décision n. 383768 du 11 mai 2016

Abstract:
Il Consiglio di Stato francese ha annullato la delibera del consiglio comunale che autorizzava il Sindaco di Bordeaux a siglare il contratto di partenariato pubblico-privato per la progettazione, costruzione e mantenimento del nuovo stadio di Bordeaux, in quanto il quadro economico del progetto risultava molto più oneroso per l’amministrazione rispetto a quanto preventivato. La ratio del ricorso al modello organizzativo del partenariato si fonda sul miglior risultato possibile per il settore pubblico, avendo particolare riguardo anche all’ottimizzazione dei costi per la pubblica amministrazione.

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TRGA Trento, sez. Unica, 6 settembre 2016, n. 327

Abstract:
Il TRGA Trento ha affermato che, in un project financing, la pubblica amministrazione è chiamata a valutare il progetto non solo in termini di validità tecnica e di convenienza economica, ma anche di effettiva utilità e beneficio per la collettività. Nel caso di specie, l’istituzione di una cabinovia non avrebbe comportato alcun beneficio in termini di mobilità alternativa rispetto a quella su strada.

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