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GAL - Gruppo di Azione Locale

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è una forma giuridica di partenariato pubblico-privato a livello locale, che opera attraverso l’elaborazione iniziale di un Piano di Azione Locale (PAL), descrittivo di un insieme di azioni e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un determinato territorio. Il GAL è uno strumento di derivazione europea, che è stato introdotto nell’ambito del Programma LEADER+, volto a promuovere e potenziare, con contributi economici gestiti dallo stesso GAL, lo sviluppo delle aree rurali del territorio, come forma di rivitalizzazione per incentivare e creare nuova occupazione. Tali forme associative mirano a coinvolgere il tessuto economico e sociale nella definizione delle nuove strategie di sviluppo agricolo di un dato territorio e possono dettare linee di indirizzo che vengono rielaborate in Programmi di sviluppo locale (PSL) che vengono approvati dalla Regione interessata e che consentono di ottenere finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 i Gruppi di Azione Locale sono composti “da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”. Essi sono dunque da considerarsi vere e proprie forme di partenariato pubblico-privato. In Italia il modello è stato particolarmente sfruttato - si contano circa 192 Gruppi di Azione Locale - ed è stato oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali. In particolare, con sentenza del 24 gennaio 2018 n. 488, la sezione III del Consiglio di Stato ha affrontato il nodo della possibile classificazione dei GAL in termini di partenariato pubblico-privato, ragionando sul concetto di “livello decisionale”.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lombardia, Milano, che rigettava la richiesta di annullamento proposta da alcune imprese escluse, del decreto dirigenziale avente ad oggetto il “Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Sostegno allo sviluppo locale leader” con cui venivano individuati i requisiti per accedere ai finanziamenti.
La Regione resistente sosteneva che una delle ricorrenti, in quanto società s.r.l. unipersonale, non rispettasse la prescrizione di cui all’. 32 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 1303/13 secondo cui la composizione del GAL deve conoscere una duplice partecipazione, pubblica e privata e non fosse, dunque, un vero esempio di PPP.
La ricorrente replicava che l’articolo citato avrebbe dovuto essere letto alla luce della normativa nazionale in materia di società, secondo cui livello decisionale del GAL in ordine alle strategie di sviluppo locale e ai progetti da sottoporre ad approvazione per il finanziamento va individuato nel Consiglio di Amministrazione e non nell’Assemblea dei soci.
La tesi della ricorrente è stata confutata sia dal TAR Lombardia, sia dal Consiglio di Stato in sede di appello, il quale ha sostenuto che, in un GAL, per “livello decisionale” si deve intendere, sul piano sostanziale, l’organo che in concreto statuisce sui progetti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo da sottoporre poi ad approvazione delle istituzioni competenti per il finanziamento da parte dell’Unione Europea, ossia - con riferimento al caso considerato - l’Assemblea dei Soci.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha negato che la società unipersonale appellante potesse essere un esempio di partenariato pubblico-privato, non avendo al suo interno una componente associativa pubblica e privata.

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