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TAR LOMBARDIA - Milano, Sezione 4 - Sentenza 9 febbraio 2018, n. 386

Il caso in esame prende avvio da un primo ricorso in cui la società ricorrente, operante nel settore della fornitura di apparecchi per la regolazione del traffico stradale e di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, impugnava il bando di gara e gli altri atti di gara con cui la Provincia di Varese aveva indetto una procedura di finanza di progetto per la concessione del servizio d’installazione, noleggio e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e prestazioni connesse. La Provincia e la società proponente si costituivano in giudizio. In seguito l’amministrazione provinciale annullava in autotutela gli atti della procedura di finanza di progetto di cui sopra, tramite la deliberazione del Presidente della Provincia e una successiva determinazione dirigenziale. La motivazione dell’annullamento si concentrava sulla considerazione che in realtà il servizio proposto non può rientrare né nell’ambito della concessione di servizi, né in quello del partenariato, trattandosi invece di un appalto di servizi. La società proponente pertanto ricorreva a sua volta in giudizio, per l’annullamento di tali deliberazioni. La Provincia e la società ricorrente nel primo ricorso si costituivano per il rigetto del gravame. L’Amministrazione ha sostenuto che, nel caso di specie, non poteva essere individuato nello schema contrattuale proposto dalla società una forma di “rischio operativo” come richiesto dalla legge. L’attività dell’operatore privato non era soggetta ai rischi ed alle “fluttuazioni di mercato”: era previsto il pagamento di un canone fisso mensile a favore dello stesso, oltre ai compensi per la licenza software della piattaforma di gestione degli apparati e una percentuale sugli incassi dalle sanzioni pecuniarie comminate agli utenti. Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame non rientra neppure nell’ambito del partenariato, facendo difetto la tipologia di rischi ex art. 180 c.3, ossia il rischio di domanda, di costruzione e di disponibilità; ha così concluso rigettando il ricorso e affermando che si tratta di un appalto di servizi. Il Tribunale, inoltre, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, seguendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha sostenuto l’insussistenza della responsabilità civile nell’ipotesi di project financing, poiché non si forma responsabilità precontrattuale con riferimento alla valutazione positiva della proposta di PPP.

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