ART. 190 - BARATTO AMMINISTRATIVO
M. RENNA - V. M. SESSA, ART. 190 - BARATTO AMMINISTRATIVO, in CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COMMENTARIO DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, G.M. ESPOSITO (a cura di), VOL. II, 2226 SS., MILANO, 2017.
M. RENNA - V. M. SESSA, ART. 190 - BARATTO AMMINISTRATIVO, in CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, COMMENTARIO DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, G.M. ESPOSITO (a cura di), VOL. II, 2226 SS., MILANO, 2017.
Abstract:
In questa fondamentale pronuncia, la Corte Costituzionale ha parificato il partenariato pubblico-privato agli altri metodi di gestione dei servizi pubblici locali, i.e. la selezione di un operatore tramite gara e l’affidamento in-house, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 4 d.l. 13 agosto 2011 n. 138 in quanto riproduttiva della normativa abrogata a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.
Abstract:
Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia ha affermato che, in linea di principio, gli Stati membri hanno la possibilità di imporre ulteriori condizioni formali e giuridiche rispetto a quelle previste a livello europeo, riguardo ai “gruppi di azione locale”, forme di partenariato pubblico-privato volte a favorire lo sviluppo locale di aree rurali. La pronuncia rischia di costituire un ostacolo allo sviluppo in Europa del modello associativo e di creare incertezza e scarsa uniformità nel sistema, posto che la Corte demanda al giudice nazionale il controllo della compatibilità della normativa nazionale con le condizioni stabilite dal Regolamento in materia.
Abstract:
Il Consiglio di Stato, nel delineare le differenze tra società in house e società mista (operante nel sistema informativo agricolo nazionale), ha affermato che la caratteristica principale delle forme di partenariato è “la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza”.
Abstract:
La pronuncia in oggetto risulta particolarmente innovativa, in quanto considera l’affidamento di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria – caratterizzate dalla prestazione di servizi assistenziali a domicilio, al di fuori di strutture pubbliche – tramite appalto di servizi, un “modulo organizzatorio di partnership pubblico-privato, che, esternalizzando le cure a domicilio, ne affida il compito a soggetti terzi e, appunto per questo, ne richiede uno sforzo di reale integrazione tra terapia ed assistenza, con prevalenza dei fini dell’una sulle modalità dell’altra”. Emerge dunque un concetto di partenariato ampio, che considera un appalto tradizionale di servizi come una forma di collaborazione fra pubblico e privato, in ragione del carattere spiccatamente sociale che rivestono le attività oggetto del contratto.
Abstract:
Il TAR Lazio ha considerato legittimo l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica con cui il Comune di Orvinio (RI) ha individuato il socio privato della società mista preposta alla gestione di una farmacia, prevedendo, tra gli obblighi in capo al socio privato, la corresponsione all’operatore uscente dei costi da quest’ultimo sostenuti per la gestione temporanea dell’esercizio commerciale. Il che, da un lato, dimostra la flessibilità del partenariato istituzionalizzato e che, dall’altro lato, testimonia la deferenza della giustizia amministrativa nei confronti di strumenti contrattuali che concilino la soddisfazione di un’esigenza della collettività – i.e. la gestione di una farmacia – con l’attribuzione in capo al socio privato di costi pregressi spettanti all’amministrazione, non connessi all’attività futura della newco.