Decisione della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie Decisione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG – 13 giugno 2017
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi su una questione posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito a una procedura di gara per la selezione dell’operatore economico per la progettazione, realizzazione e manutenzione di una palestra, ha affermato che: i) le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono considerate come investimenti finanziati da debito; ii) le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale del partenariato pubblico-privato devono comunque considerarsi contratti e operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti.